La normativa italiana in tema di sicurezza e salute sul lavoro riporta, al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 – Titolo III – capo II, gli articoli (da 74 a 79) che disciplinano l’uso dei dispositivi di protezione individuale, definiti come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza ….”.
Volendo approfondire l’argomento d.p.i., con particolare riferimento a quelli anticaduta, non è comunque sufficiente esaminare gli articolo citati nel Testo Unico, ma dobbiamo necessariamente riferirci al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e alle norme UNI1 EN. Nel decreto legislativo 475/92 troviamo elencati, tra le altre cose, i requisiti di conformità dei d.p.i. e la definizione delle loro categorie.
Da queste, nel caso dei d.p.i. di III categoria, deriva l’obbligo, per il datore di lavoro, di assicurare una adeguata formazione e, se necessario, uno specifico addestramento. Nelle norme UNI EN, elaborate da Comitati Tecnici (CEN/TC 160) su mandato della Commissione Europea e dall’Associazione Europea di Libero Scambio, troviamo le caratteristiche e le prove di collaudo cui sono sottoposti i dispositivi per poter essere commercializzati e utilizzati nei luoghi di lavoro.
In particolare, quanto segue si riferisce ai sistemi destinati a salvaguardare dalle cadute dal’alto: il “sistema di arresto caduta” e il “sistema di posizionamento e trattenuta”.
Altre consultazioni:
-D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
–ISPESL-LINEA GUIDA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA CON L’IMPIEGO DI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI D.LGS. 8 LUGLIO 2003, N. 235 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/45/CE RELATIVA AI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER L’USO DELLE ATTREZZATURE
DI LAVORO DA PARTE DEI LAVORATORI